♦ Statuto
♦ Regolamento
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Statuto

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “ …………………………..” APS
ART.1 (denominazione e sede)
ART.2 (Statuto)
2.1 L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce ai sensi del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2.2 l'assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari .
ART. 3 (Efficacia dello statuto)
3.1 lo statuto vincola all’osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
ART.4 (Interpretazione dello statuto)
4.1 Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell' Art. 12 delle preleggi al codice civile.
ART.5 (oggetto sociale, finalità e attività)
5.1 L'associazione non ha scopo di lucro , neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1,2 e 35 CTS.
È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, confessionale, professionale o di categoria, ovvero a tutela degli interessi economici dei propri associati.
L'Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate in gruppi di interesse e in sedi distaccate sul territorio regionale o nazionale.
Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i Soci i quali possono fruirne nel rispetto degli appositi regolamenti delle condizioni di utilizzo.
5.2 L'associazione esercita, dunque in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:
ART.6 (Ammissione degli associati e numero minimo)
6.1 Sono Soci dell'associazione tutte le persone fisiche ( e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
6.2 L'associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.
6.3 L'ammissione all'associazione è deliberata, in osservanza al principio di non discriminazione, dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Consiglio Direttivo dopo il versamento della quota associativa. La presentazione della domanda di ammissione rende immediatamente efficace la qualifica di socio e viene ratificata nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.
Il Socio ordinario al momenti della sua ammissione o del rinnovo annuale riceverà una tessera sociale relativa all'anno di riferimento.
6.4 In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante Socio può entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l'assemblea (oppure altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione.
6.5 L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6.6 Non è ammessa la categoria di Soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non ribaltabile.
ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)
Tutti gli Associati godono degli stessi diritti e sono tenuti ai medesimi doveri nei confronti dell'Associazione. La qualifica di Socio fondatore attribuisce un riconoscimento di carattere storico-costitutivo ma non conferisce alcun privilegio, diritto amministrativo superiore, voto ponderale o trattamento economico di favore rispetto agli altri Associati ordinaria.
Ciascun Socio ha diritto a un solo voto in Assemblea, indipendentemente dalla sua qualità di fondatore o dal momento dell'iscrizione.
7.1 Gli Associati hanno il diritto di:
ART.8 (perdita della qualifica di Associato)
8.1 la qualifica di Associati si perde per morte, recesso, decadenza ed esclusione.
Il Socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.
Per decadenza causa mancato versamento della quota sociale annuale trascorsi tre mesi dal sollecito;
L’Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione.
L'esclusione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'Associato.
8.2 le quote associative non sono trasferibili, ribaltabili e rimborsabili.
ART.9 (Gli organi sociali)
9.1 Sono organi dell'Associazione:
ART.10 (L'assemblea dei soci)
10.1 L'Assemblea è l’organo sovrano, è costituita dagli Associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal Vicepresidente.
10.2 L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio di esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisa la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli Associati.
10.3 La convocazione deve avvenire tramite avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. La seconda convocazione deve avere luogo almeno un giorno dopo la prima.
10.4 Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, eMail, WhatsApp o altri canali telematici che possano raggiungere tutti i Soci.
10.5 I voti sono palesi e possono avvenire per alzata di mano tranne quelli riguardanti le nomine che possono essere segreti.
10.6 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante o Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli Associati.
10.7 Hanno diritto al voto tutti colori che sono iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi.
10.8 Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
10.9 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
ART.11 (Assemblea ordinaria)
11.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega;
11.2 L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti.
11.3 L'Assemblea ordinaria:
ART.12 (Assemblea straordinaria)
L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare su modifiche strutturali o eventi eccezionali non inclusi nella gestione ordinaria. Viene indetta quando bisogna apportare modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione, nomina o revoca di liquidatori.
L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione, lo scioglimento e la liquidazione della stessa con la presenza di almeno 3/4 degli associati presenti in proprio o per delega e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega;
12.1 L'Assemblea straordinaria viene indetta specificatamente quando:
ART.13 (Consiglio Direttivo)
13.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di Amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
13.2 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 5 e un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea, per la durata di anni 3 e rieleggibili per 3 mandati. La maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra le persone fisiche associate. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l’art. 2382 del Codice civile che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti , al conflitto di interessi dei consiglieri si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art 2475-ter codice.civ.
13.3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; non è possibile rilasciare delega ad altri Soci o componenti del Consiglio Direttivo.
13.4 Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri del Consiglio Direttivo.
13.5 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
13.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
13.7 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:
Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella comunicazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico.
Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto (anche tramite strumenti telematici tipo eMail o WhatsApp) da recapitarsi almeno 5 giorni prima della riunione o 3 giorni in caso di urgenza).
13.10 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall'incarico, lo stesso Organo di Amministrazione può prevedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati nella prima seduta utile.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età .
Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni nell'apposito libro dei verbali.
ART.14 (Presidente e Vice-Presidente)
14.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea Sociale tra tutti gli Associati a maggioranza dei voti dei presenti. Dura in carica 3 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Fa eccezione la prima nomina all'atto della costituzione del sodalizio che permane fino alla prima Assemblea elettiva prevista dallo Statuto.
14.2 Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Al Presidente spettano i seguenti poteri:
ART.15 ( L'Ogano di controllo)
16.1 Qualora L'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art.30 comma 2 del CTS, l'Assemblea sociale, a norma dello stesso articolo, deve nominare L'organo di controllo, anche monocratico, ai cui componenti si applica l'art.2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 co.2 cod.civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'organo di controllo
15.3 L'Assemblea provvede alla nomina dell'organo di controllo nei casi previsti dall'art.31 del D.lgs 117/2017; È del Revisore legale nei casi previsti dall'art.32 del medesimo decreto, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse dell'Associazione.
ART. 16 (Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)
16.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
16.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utilità e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti dagli organi social, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART.17 (Risorse economiche)
17.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività da:
18.1 L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio comprendente il rendiconto/ economico finanziario, dovrà essere redatto entro 120 giorni dalla chiusura e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS ( e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore).
18.2 Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
18.3 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di Amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
18.4 Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché il rendiconto delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.
ART.19 (Libri sociali)
19.1 L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15bdel D.lgs. 117/2017. In particolare a cura del Consiglio Direttivo, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:
19.2 Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta da formulari in forma scritta o tramite eMail o PEC.
ART. 20 (Convenzioni)
Le convenzioni tra l'Associazione è le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, con. 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo Legale Rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.
ART. 21 (Volontari)
I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con L'Associazione.
Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'Art.17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
ART. 22 (Personale retribuito)
L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art.36 CT, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzate l'attività svolta.
Il numero dei lavoratori impiegati nell' attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50 % dei volontari.
I rapporti tra l'Associazione è il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.
ART. 23 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
Gli Associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art . 18 CTS.
L'onere della copertura assicurativa è a carico dell'Associazione.
ART.24 ( Assicurazione dell'Associazione)
L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
ART.25 (Devoluzione del patrimonio)
25.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.
ART.26 (Conciliazione delle controversie interne)
ART. 27 (Disposizioni finali)
27.1 L'Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento. Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibile, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
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REGOLAMENTO INTERNO
Il sodalizio è libero e aperto a tutte le persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che condividano le finalità dell’Associazione.
MEMENTO:
L'attività «didattica» può essere strutturata in «corsi» e/o in «lezioni libere». I corsi e i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche con Docenti diversi.
Per favorire una libera circolazione della cultura non esistono piani di studio.
Ogni associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a proprio insindacabile giudizio. Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio direttivo può, su proposta del Presidente, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di partecipanti.
I corsi e/o le lezioni sono gratuiti.
Se l'ODL, su richiesta di Soci, organizza so corsi e/o lezioni per cui è necessario chiedere l'opera di Docenti non volontari, gli iscritti a questi corsi pagheranno la relativa quota d'iscrizione determinata dal Consiglio ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto.
I corsi e/o le lezioni seguiranno un calendario mensile che sarà pubblicato sul sito dell'Università o, comunque, distribuito in maniera tradizionale su cartaceo.
Presidente:
Il Presidente svolge le funzioni previste dall'articolo ...... dello Statuto ed è coadiuvato da un Comitato didattico costituito da tre Soci da lui scelti; predispone il calendario dei corsi e delle lezioni.
DOCENTI:
L'ODL, per lo svolgimento delle proprie attività didattiche, si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere associati o essere semplici collaboratori esterni.
Essendo la prestazione volontaria e gratuita, la disponibilità dei Docenti è, in ogni caso, subordinata ai loro prioritari impegni di lavoro che possono imporre variazioni in relazione alla data e all'orario di svolgimento delle lezioni.
INIZIATIVE:
Nel corso dell'anno i Docenti, d'intesa con il Presidente, potranno organizzare delle lezioni itineranti al di fuori della sede, di uno o più giorni. I Docenti, perciò, individueranno le mete delle lezioni itineranti in funzione degli argomenti trattati.
Il Consiglio può affidare, di volta in volta, a un responsabile la gestione di iniziative particolari, riservandosi il controllo e l'approvazione dell'operato.
La progettazione e programmazione di visite culturali, viaggi, escursioni, ecc. può essere affidata a uno o più Soci che s’interessino della relativa organizzazione, sottoponendo programmi e proposte all'approvazione del Consiglio. La partecipazione alle iniziative in oggetto è aperta a tutti gli iscritti e ai loro familiari.
SEGRETARIO:
Il Segretario cura l'amministrazione dell'associazione; predispone, per il Consiglio di amministrazione, la bozza del bilancio preventivo e di quello consuntivo; cura la tenuta dei libri sociali; verbalizza le riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea; cura la pubblicazione e la diffusione del calendario dei corsi e delle lezioni.
Nello svolgimento delle proprie attività il Segretario può farsi coadiuvare da uno o più Soci che presteranno la loro collaborazione sempre a titolo gratuito e volontaristico. Il Segretario può designare qualunque persona associata a fare l'ASSISTENTE, sempre a titolo gratuito e volontaristico, a un corso e alle elezioni.
L'opera dell'Assistente consiste nel registrare la presenza di ogni partecipante e nello svolgere compiti di coordinamento tra partecipanti, Docenti e Consiglio direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l'aspetto tecnico.
Al fine di assicurare la costante presenza di collaboratori idonei per il regolare svolgimento delle elezioni, è opportuno richiedere la preventiva disponibilità di un adeguato numero di Soci, divulgando tra gli stessi le elementari conoscenze tecniche per la messa in funzione e l'utilizzo degli impianti tecnologici e informatici esistenti.
INCOMPATIBILITÀ:
Gli associati che ricoprono incarichi amministrativi elettivi non sono eleggibili nel Consiglio direttivo e nel Collegio dei Revisori.
DIVIETI:
È fatto divieto di attaccare manifesti, locandine e simili sulle bacheche o su qualsiasi posto interno alla sede.
Le bacheche devono essere utilizzate esclusivamente per comunicazioni dell'ODL. Eventuali altre affissioni, eccezionalmente, devono essere, di volta in volta, autorizzate dal Consiglio Direttivo.
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♦ Regolamento
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Statuto
STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “ …………………………..” APS
ART.1 (denominazione e sede)
- È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'associazione priva di personalità giuridica denominata …………….APS.
- Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'associazione ……………………………. APS ( di seguito indicata in forma breve come “ Associazione”) aggiungerà alla denominazione ………?.........................?................ APS anche la locuzione/acronimo ETS (Ente del Terzo settore).
- L'associazione ha sede legale in via Rione San Vito n.9 nel Comune di Campobasso e opera nel territorio della Regione Molise.
- Il trasferimento della sede legale può essere deliberato dall'assemblea ordinaria e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti
- La durata dall'associazione è illimitata.
ART.2 (Statuto)
2.1 L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce ai sensi del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2.2 l'assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari .
ART. 3 (Efficacia dello statuto)
3.1 lo statuto vincola all’osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
ART.4 (Interpretazione dello statuto)
4.1 Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell' Art. 12 delle preleggi al codice civile.
ART.5 (oggetto sociale, finalità e attività)
5.1 L'associazione non ha scopo di lucro , neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1,2 e 35 CTS.
È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, confessionale, professionale o di categoria, ovvero a tutela degli interessi economici dei propri associati.
L'Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate in gruppi di interesse e in sedi distaccate sul territorio regionale o nazionale.
Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i Soci i quali possono fruirne nel rispetto degli appositi regolamenti delle condizioni di utilizzo.
5.2 L'associazione esercita, dunque in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale culturale o religioso;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Organizzare eventi culturali, musicali, manifestazioni e spettacoli finalizzati alla crescita personale dei soci e alla coesione della comunità;
- Promuovere il turismo sociale e culturale attraverso l’organizzazione di gite, visite guidate, viaggi di gruppo ed escursioni, favorendo la conoscenza del territorio e l'accessibilità turistica per i soci;
- Incentivare il benessere psicofisico e la socializzazione mediante l'organizzazione di corsi e incontri di ballo di gruppo, danze popolari e ballo sociale intesi come strumenti di espressione artistica e motoria;
- Attivazione di workshop, seminari e corsi di lingue, pittura, scrittura creativa, fotografia, musica e artigianato;
- Pubblicazione e diffusione di bollettini, riviste, guide o saggi legati agli interessi dell'associazione
- Promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche, ginnastica per la salute, fitness e attività motorie in palestra finalizzate al mantenimento del benessere fisico e al miglioramento della qualità della vita di tutte le fasce d'età;
- Favorire la socializzazione, il mutualismo e l'aggregazione tra i soci attraverso la gestione di spazi di incontro e di svago;
- Organizzare e promuovere attività ricreative, del tempo libero e di animazione sociale, tra cui tornei e incontri di giochi di carte e di società;
- Valorizzare le tradizioni locali e nazionali, intese come espressione del patrimonio culturale e popolare, stimolando la partecipazione attiva di tutte le fasce di età;
- Promozione e educazione culturale: diffusione della cultura, dell’arte, della musica, del teatro e del cinema, con particolare attenzione alle espressioni artistiche contemporanee e popolari;
- L’organizzazione di spazi di aggregazione, circoli di lettura, cineforum, tornei e iniziative di socializzazione per tutte le fasce d'età;
- L'organizzazione di corsi di formazione, seminari, laboratori creativi e doposcuola, promuovendo la cittadinanza attiva e il volontariato;
- Contrastare la solitudine e l'emarginazione mediante il supporto a soggetti svantaggiati, giovani e anziani.
- Iniziative ricreative e educative per sensibilizzare i soci alla tutela dell'ambiente, del verde urbano e del paesaggio;
- Iniziative volte alla promozione della pari opportunità, della cittadinanza attiva e della cultura della non violenza;
- Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015,n.141 e successive modificazioni;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Organizzazione di Gruppi di Acquisto solidale (GAS) di cui all'art 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n.244, per la distribuzione esclusiva ai soci, senza applicare alcun ricarico sul prezzo, e con finalità etiche o di sostenibilità.
- Promuovere la solidarietà, la socializzazione e il mutuo aiuto tra i cittadini attraverso lo strumento del Tempo come unità di misura.
- Organizzare occasionalmente manifestazioni finalizzate al finanziamento dell'Associazione, come lotterie, tombola, riffe e, tornei di carte, pesche e banchi di beneficenza e ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche nel rispetto delle normative vigenti;
- L'Associazione, potrà, inoltre, promuovere e realizzare ogni altra iniziativa, attività o servizio ritenuti utili o opportuni per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, nel rispetto della normativa vigente.
- A tal fine potrà avvalersi anche di strumenti digitali e di comunicazione, tra cui un sito Web finalizzato a favorire l'informazione, la partecipazione dei soci, la promozione delle attività associative, la diffusione di contenuti di carattere sociale e culturale e l'erogazione di servizi di interesse per gli associati.
- Nella fase di avvio dell'Associazione, la progettazione, la realizzazione, la gestione e il costante aggiornamento del sito web, potranno essere affidati su base volontaria e gratuita ad uno o più soci in possesso delle necessarie competenze tecniche, che si rendano disponibili ad assumerne la responsabilità per un periodo concordato, al fine di garantirne l'effettiva operatività e la continuità del servizio a beneficio dell'Associazione e dei suoi soci.
- L'associazione potrà gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare o finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente per la realizzazione degli scopi sociali;
- L'Associazione potrà partecipare o farsi promotore di iniziative per sostenere direttamente lo sviluppo del territorio e dei suoi cittadini, anche ricercando momenti di confronto sociale, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, Enti locali ed Enti culturali, turistici e sportivi, per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale di iniziative sociali, culturali e sportive che favoriscano particolari forme di sviluppo turistico a livello locale.
- L'Associazione adeguandosi alle normative amministrative e fiscali vigenti può:
- Ricevere donazioni o lasciti testamentari a condizione che i beni ricevuti e le loro rendite siano destinati al conseguimento delle finalità previste dell'atto costitutivo o dello statuto. I beni pervenuti a seguito di donazioni e di eredità devono essere intestati all'Associazione;
- Accedere ai fondi Europei diretti ed indiretti, o ad altre forme di finanziamento, per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Promuovere partenariati a livello nazionale ed internazionale fra enti locali, istituzioni scolastiche e associazioni anche attraverso programmi di scambio promossi dall'Unione Europea;
- Operare concretamente per la promozione dello sviluppo turistico locale evidenziando le attrattività, le peculiarità e le unicità del territorio;
- Attuare iniziative di raccordo con associazioni molisane nel mondo;
- Svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopra elencate di interesse generale, e compiere sempre nel rispetto della normativa di riferimento ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
ART.6 (Ammissione degli associati e numero minimo)
6.1 Sono Soci dell'associazione tutte le persone fisiche ( e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
6.2 L'associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.
6.3 L'ammissione all'associazione è deliberata, in osservanza al principio di non discriminazione, dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Consiglio Direttivo dopo il versamento della quota associativa. La presentazione della domanda di ammissione rende immediatamente efficace la qualifica di socio e viene ratificata nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.
Il Socio ordinario al momenti della sua ammissione o del rinnovo annuale riceverà una tessera sociale relativa all'anno di riferimento.
6.4 In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante Socio può entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l'assemblea (oppure altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione.
6.5 L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6.6 Non è ammessa la categoria di Soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non ribaltabile.
ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)
Tutti gli Associati godono degli stessi diritti e sono tenuti ai medesimi doveri nei confronti dell'Associazione. La qualifica di Socio fondatore attribuisce un riconoscimento di carattere storico-costitutivo ma non conferisce alcun privilegio, diritto amministrativo superiore, voto ponderale o trattamento economico di favore rispetto agli altri Associati ordinaria.
Ciascun Socio ha diritto a un solo voto in Assemblea, indipendentemente dalla sua qualità di fondatore o dal momento dell'iscrizione.
7.1 Gli Associati hanno il diritto di:
- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sull'attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- Votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati. Ciascun Associato ha diritto a un voto;
- Esaminare i libri sociali mediante richiesta scritta da presentare al Presidente;
- Frequentare i locali dell' Associazione ed eventuali sedi secondarie e partecipare alle attività organizzate dall' Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo;
- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- Al pagamento delle eventuali quote periodiche funzionali alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessarie per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
- A mantenere un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e comportamenti cordiali, rispettosi e amichevoli nei confronti degli altri Soci.
ART.8 (perdita della qualifica di Associato)
8.1 la qualifica di Associati si perde per morte, recesso, decadenza ed esclusione.
Il Socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.
Per decadenza causa mancato versamento della quota sociale annuale trascorsi tre mesi dal sollecito;
L’Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione.
L'esclusione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'Associato.
8.2 le quote associative non sono trasferibili, ribaltabili e rimborsabili.
ART.9 (Gli organi sociali)
9.1 Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'organo di controllo;(obbligatorio solo al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art.30, comma 2, CTS)
ART.10 (L'assemblea dei soci)
10.1 L'Assemblea è l’organo sovrano, è costituita dagli Associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal Vicepresidente.
10.2 L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio di esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisa la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli Associati.
10.3 La convocazione deve avvenire tramite avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. La seconda convocazione deve avere luogo almeno un giorno dopo la prima.
10.4 Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, eMail, WhatsApp o altri canali telematici che possano raggiungere tutti i Soci.
10.5 I voti sono palesi e possono avvenire per alzata di mano tranne quelli riguardanti le nomine che possono essere segreti.
10.6 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante o Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli Associati.
10.7 Hanno diritto al voto tutti colori che sono iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi.
10.8 Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
10.9 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
ART.11 (Assemblea ordinaria)
11.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega;
11.2 L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti.
11.3 L'Assemblea ordinaria:
- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- L'assemblea ha la competenza esclusiva di eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sull’ responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulla esclusione degli Associati;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
ART.12 (Assemblea straordinaria)
L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare su modifiche strutturali o eventi eccezionali non inclusi nella gestione ordinaria. Viene indetta quando bisogna apportare modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione, nomina o revoca di liquidatori.
L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione, lo scioglimento e la liquidazione della stessa con la presenza di almeno 3/4 degli associati presenti in proprio o per delega e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega;
12.1 L'Assemblea straordinaria viene indetta specificatamente quando:
- Il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità e l'urgenza;
- Ne viene fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli Associati.
- Si devono recepire adeguamenti normativi obbligatori.
- Modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo ad altro ente, individuando il soggetto destinatario in conformità alla legge e al presente statuto;
- Trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
ART.13 (Consiglio Direttivo)
13.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di Amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
13.2 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 5 e un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea, per la durata di anni 3 e rieleggibili per 3 mandati. La maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra le persone fisiche associate. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l’art. 2382 del Codice civile che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti , al conflitto di interessi dei consiglieri si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art 2475-ter codice.civ.
13.3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; non è possibile rilasciare delega ad altri Soci o componenti del Consiglio Direttivo.
13.4 Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri del Consiglio Direttivo.
13.5 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
13.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
13.7 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:
- Elaborare e adottare eventuali regolamenti interni per il funzionamento e l'organizzazione dell'Associazione;
- Curare il raggiungimento delle finalità istituzionali attraverso progetti e iniziative;
- Stabilire i criteri di ammissione ed esaminare e deliberare sulle domande dei nuovi associati;
- Applicare eventuali sanzioni o provvedimenti di esclusione previsti dallo Statuto;
- Redigere annualmente il bilancio d'esercizio (o rendiconto di cassa) e la relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Documentare e monitorare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse rispetto a quelle di interesse generale;
- Assegna gli incarichi di lavoro all'interno dell'Associazione;
- Elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- Compie tutti gli atti di Ordinaria e Straordinaria Amministrazione non riservati all'Assemblea avvalendosi del presidente che ha la rappresentanza legale;
- Delibera i rimborsi spesa per i Soci che svolgono attività istituzionale.
- Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
- Segretario che redige i verbali delle riunioni e tiene aggiornati i libri sociali;
- Tesoriere che cura la contabilità e la gestione finanziaria quotidiana e può operare sui conti correnti bancari o postali con firma libera e disgiunta.
Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella comunicazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico.
Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto (anche tramite strumenti telematici tipo eMail o WhatsApp) da recapitarsi almeno 5 giorni prima della riunione o 3 giorni in caso di urgenza).
13.10 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall'incarico, lo stesso Organo di Amministrazione può prevedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati nella prima seduta utile.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età .
Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni nell'apposito libro dei verbali.
ART.14 (Presidente e Vice-Presidente)
14.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea Sociale tra tutti gli Associati a maggioranza dei voti dei presenti. Dura in carica 3 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Fa eccezione la prima nomina all'atto della costituzione del sodalizio che permane fino alla prima Assemblea elettiva prevista dallo Statuto.
14.2 Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Al Presidente spettano i seguenti poteri:
- Rappresentare legalmente l'ente nei confronti di qualsiasi autorità pubblica o soggetto privato.
- Sottoscrivere gli atti istituzionali, i contratti e le convenzioni deliberati dagli organi competenti;
- Aprire e gestire conti correnti bancari o postali anche in modalità telematica con firma singola.
- Compiere tutti gli atti di Ordinaria amministrazione che impegnano L'associazione sulla base delle direttive dell’Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo ; per gli atti di straordinaria amministrazione è richiesta la preventiva delibera o autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- Convocare e presiedere le riunioni dell'assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Convocare L’Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato.
- Adotta provvedimenti di urgenza da ratificare nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.
- Propone al Consiglio Direttivo la nomina del Vicepresidente.
- Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario che ne assume tutti i poteri.
ART.15 ( L'Ogano di controllo)
16.1 Qualora L'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art.30 comma 2 del CTS, l'Assemblea sociale, a norma dello stesso articolo, deve nominare L'organo di controllo, anche monocratico, ai cui componenti si applica l'art.2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 co.2 cod.civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'organo di controllo
- Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento ;
- Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 13. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
15.3 L'Assemblea provvede alla nomina dell'organo di controllo nei casi previsti dall'art.31 del D.lgs 117/2017; È del Revisore legale nei casi previsti dall'art.32 del medesimo decreto, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse dell'Associazione.
ART. 16 (Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)
16.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
16.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utilità e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti dagli organi social, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART.17 (Risorse economiche)
17.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività da:
- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Corrispettivi specifici per i servizi istituzionali resi agli associati, familiari o terzi;
- Ricavi derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti di marginalità previsti dal D. Lgs. 117/2017.
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.
18.1 L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio comprendente il rendiconto/ economico finanziario, dovrà essere redatto entro 120 giorni dalla chiusura e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS ( e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore).
18.2 Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
18.3 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di Amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
18.4 Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché il rendiconto delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.
ART.19 (Libri sociali)
19.1 L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15bdel D.lgs. 117/2017. In particolare a cura del Consiglio Direttivo, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:
- Libro degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Il Registro dei volontari, che svolgono le loro attività in modo non occasionale.
19.2 Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta da formulari in forma scritta o tramite eMail o PEC.
ART. 20 (Convenzioni)
Le convenzioni tra l'Associazione è le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, con. 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo Legale Rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.
ART. 21 (Volontari)
I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con L'Associazione.
Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'Art.17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
ART. 22 (Personale retribuito)
L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art.36 CT, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzate l'attività svolta.
Il numero dei lavoratori impiegati nell' attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50 % dei volontari.
I rapporti tra l'Associazione è il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.
ART. 23 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
Gli Associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art . 18 CTS.
L'onere della copertura assicurativa è a carico dell'Associazione.
ART.24 ( Assicurazione dell'Associazione)
L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
ART.25 (Devoluzione del patrimonio)
25.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.
ART.26 (Conciliazione delle controversie interne)
- Al fine di favorire il mantenimento di un clima di collaborazione, rispetto reciproco e corretto svolgimento della vita associativa, ogni controversia insorta tra i Soci, tra Soci e Organi sociali o tra gli Organi dell'Associazione, avente ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione dello Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni associative, dovrà essere preliminarmente sottoposta a un tentativo di conciliazione.
- A tale scopo l'Assemblea dei Soci nomina uno o più Garanti della Conciliazione (Collegio dei Garanti), scelti tra persone di riconosciuta imparzialità, equilibrio e autorevolezza, anche esterne all'Associazione, ai quali è affidato il compito di ascoltare le parti, favorire il dialogo e proporre una soluzione equa e condivisa. I membri vengono eletti dall'Assemblea e sono indipendenti dal Consiglio Direttivo.
- Le loro funzioni saranno quelle di esaminare i reclami dei Soci; tentare la conciliazione nelle controversie interne; vigilare sul rispetto dello Statuto, del regolamento e del Codice Etico; esprimere pareri non vincolanti prima dell'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari; promuovere la cultura del dialogo e della correttezza associativa.
ART. 27 (Disposizioni finali)
27.1 L'Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento. Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibile, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
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Linee guida

REGOLAMENTO INTERNO
Il sodalizio è libero e aperto a tutte le persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che condividano le finalità dell’Associazione.
MEMENTO:
- Tutto il lavoro che si svolge è volontario e gratuito, perciò si può «chiedere» ma non «pretendere»;
- Normalmente possono accedere alla sede e partecipare alle attività dle sodalizio i Soci e i Docenti. Tuttavia, anche i non Soci possono accedere alla sede e partecipare alle attività, non in maniera continuativa, se invitati dai Docenti o se intendono conoscere l'ODL per poi associarsi.
- Ai Docenti Soci può essere consentita la fruizione dei locali al fine di svolgervi attività culturali in armonia con le finalità dell'ODL. I partecipanti alle dette attività devono essere anch'essi iscritti con una quota di partecipazione stabilita dal Consiglio. Queste attività dovranno svolgersi al di fuori dell'orario delle lezioni «ordinarie», comunque nell'ambito del calendario accademico;
- Il rispetto delle regole è condizione indispensabile per una pacifica convivenza è una ordinata attività didattica. Per questo motivo occorre innanzitutto il rispetto per le persone (Docenti, corsisti e assistenti) e per le cose (aule, relativi arredi, materiale audiovisivo);
- Gli orari delle elezioni vanno rispettati evitando, per quanto possibile, ritardi;
- Qualsiasi iniziativa – sia dei Docenti che dei corsisti – organizzata nell'ambito dell'ODL deve essere riferita e concordata con la segreteria, nonché autorizzata dal Consiglio;
- Il Consiglio ha la facoltà di variare gli orari programmati secondo particolari esigenze emerse e non prevedibili;
- Ogni variazione di orario da parte dei Docenti deve essere comunicata tempestivamente in segreteria;
- L'ODL non risponde delle iniziative che non sono programmate in accordo conlo stesso sodalizio stessa;
- Nei locali dell'ODL non è consentito fumare; disturbare le lezioni conversando in Aula e, ad alta voce, in tutti gli altri locali. Si raccomanda, inoltre, di tenere i telefonini spenti o in modalità «silenzioso»;
- In occasione della presentazione di libri e dell'allestimento di mostre o esposizioni non è consentita la vendita di alcuni tipo (libri e/o opere in mostra) nei locali dell'ODL.
L'attività «didattica» può essere strutturata in «corsi» e/o in «lezioni libere». I corsi e i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche con Docenti diversi.
Per favorire una libera circolazione della cultura non esistono piani di studio.
Ogni associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a proprio insindacabile giudizio. Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio direttivo può, su proposta del Presidente, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di partecipanti.
I corsi e/o le lezioni sono gratuiti.
Se l'ODL, su richiesta di Soci, organizza so corsi e/o lezioni per cui è necessario chiedere l'opera di Docenti non volontari, gli iscritti a questi corsi pagheranno la relativa quota d'iscrizione determinata dal Consiglio ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto.
I corsi e/o le lezioni seguiranno un calendario mensile che sarà pubblicato sul sito dell'Università o, comunque, distribuito in maniera tradizionale su cartaceo.
Presidente:
Il Presidente svolge le funzioni previste dall'articolo ...... dello Statuto ed è coadiuvato da un Comitato didattico costituito da tre Soci da lui scelti; predispone il calendario dei corsi e delle lezioni.
DOCENTI:
L'ODL, per lo svolgimento delle proprie attività didattiche, si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere associati o essere semplici collaboratori esterni.
Essendo la prestazione volontaria e gratuita, la disponibilità dei Docenti è, in ogni caso, subordinata ai loro prioritari impegni di lavoro che possono imporre variazioni in relazione alla data e all'orario di svolgimento delle lezioni.
INIZIATIVE:
Nel corso dell'anno i Docenti, d'intesa con il Presidente, potranno organizzare delle lezioni itineranti al di fuori della sede, di uno o più giorni. I Docenti, perciò, individueranno le mete delle lezioni itineranti in funzione degli argomenti trattati.
Il Consiglio può affidare, di volta in volta, a un responsabile la gestione di iniziative particolari, riservandosi il controllo e l'approvazione dell'operato.
La progettazione e programmazione di visite culturali, viaggi, escursioni, ecc. può essere affidata a uno o più Soci che s’interessino della relativa organizzazione, sottoponendo programmi e proposte all'approvazione del Consiglio. La partecipazione alle iniziative in oggetto è aperta a tutti gli iscritti e ai loro familiari.
SEGRETARIO:
Il Segretario cura l'amministrazione dell'associazione; predispone, per il Consiglio di amministrazione, la bozza del bilancio preventivo e di quello consuntivo; cura la tenuta dei libri sociali; verbalizza le riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea; cura la pubblicazione e la diffusione del calendario dei corsi e delle lezioni.
Nello svolgimento delle proprie attività il Segretario può farsi coadiuvare da uno o più Soci che presteranno la loro collaborazione sempre a titolo gratuito e volontaristico. Il Segretario può designare qualunque persona associata a fare l'ASSISTENTE, sempre a titolo gratuito e volontaristico, a un corso e alle elezioni.
L'opera dell'Assistente consiste nel registrare la presenza di ogni partecipante e nello svolgere compiti di coordinamento tra partecipanti, Docenti e Consiglio direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l'aspetto tecnico.
Al fine di assicurare la costante presenza di collaboratori idonei per il regolare svolgimento delle elezioni, è opportuno richiedere la preventiva disponibilità di un adeguato numero di Soci, divulgando tra gli stessi le elementari conoscenze tecniche per la messa in funzione e l'utilizzo degli impianti tecnologici e informatici esistenti.
INCOMPATIBILITÀ:
Gli associati che ricoprono incarichi amministrativi elettivi non sono eleggibili nel Consiglio direttivo e nel Collegio dei Revisori.
DIVIETI:
È fatto divieto di attaccare manifesti, locandine e simili sulle bacheche o su qualsiasi posto interno alla sede.
Le bacheche devono essere utilizzate esclusivamente per comunicazioni dell'ODL. Eventuali altre affissioni, eccezionalmente, devono essere, di volta in volta, autorizzate dal Consiglio Direttivo.
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